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martedì 13 novembre 2012

Assistenza al disabile: Parere della Funzione Pubblica, con nota protocollo n. 44274 del 5 novembre 2012

I permessi per l’assistenza al disabile possono essere utilizzati dal dipendente anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro (quindi non viene materialmente assistito).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota protocollo n. 44274 del 5 novembre 2012, con riferimento ai permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 , ha espresso parere sul diritto alla fruizione dei permessi da parte di lavoratori dipendenti che prestano assistenza ad un parente (anch'egli
lavoratore) che si trova in situazione di handicap grave e che utilizza per se stesso i medesimi permessi (legge n. 104/1992). In particolare, sull’ipotesi che i giorni di permesso utilizzati dalle due persone interessate non dovessero risultare fruiti contemporaneamente.
Il parere della funzione pubblica, pur ammettendo che nella norma la fruizione di tali giornate di permesso tra i due soggetti sopra indicati debba coincidere, non ha escluso che ” qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro”.

Parere funzione pubblica n. 44274 del 5 novembre 2012



giovedì 8 novembre 2012

ASSEMBLEA DI TUTTI I LAVORATORI DELLA DITTA DUSSMANN, MARTEDI’ 13/11/2012 ORE 11.00, PRESSO L’ AULA FICI A.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO

Le Scriventi OO.SS FISASCAT CISL – UIL TRASPORTI – FILCAMS CGIL , in data 30/10/2012 hanno avuto un incontro con la Ditta Dussmann service, presso il San Paolo Hotel, per definire i nuovi contratti di lavoro ( 24 ore settimanali ) per tutti i Lavoratori, con le modalità già concordate presso la Prefettura di Palermo.
La Dussmann in sede di trattativa , aveva presentato un prospetto riorganizzativo, che differenziava i Lavoratori del “ Cervello” da quelli di “Villa Sofia” , soprattutto nel merito dei cosiddetti “ RIENTRI POMERIDIANI” , vanificando di fatto, i benefici correlati alle 4 ore contrattuali supplementari, ottenuti dopo mesi di estenuanti Trattative.
Soltanto la dura contrapposizione delle Scriventi Organizzazioni Sindacali, ha determinato la modifica degli assetti organizzativi ( RIENTRI) e la contestuale “ apertura” dei nuovi contratti, definendo soltanto in fase “ sperimentale” l’attuale assetto organizzativo, con l’impegno sottoscritto e firmato, di dare attuazione ad un nuovo piano di lavoro già attuato a Villa Sofia e quindi, (SENZA RIENTRI), DA SOTTOPORRE AI SINDACATI ENTRO IL 15/12/2012.
Lavoratori, siete Tutti invitati a partecipare all’ ASSEMBLEA GENERALE, CHE AVRA’ LUOGO MARTEDI’ 13/11/2012 PRESSO L’AULA FICI , ALLE ORE 11.00 ( P.O. CERVELLO) IN QUELLA SEDE VI CHIARIREMO TUTTI I TERMINI DELL’ACCORDO, SGOMBRANDO TUTTE LE OMBRE, CHE QUALCUNO FA SERPEGGIARE AD ARTE, INVITANDOVI ANCHE, A CANCELLARVI DAI SINDACATI !!!
QUESTO TIPO DI MANOVRA APPARE CHIARO, GIOVA SOLTANTO A CHI , CREDENDO DI AVERE UN “RUOLO INTOCCABILE”, VUOLE RAFFORZARE IL PROPRIO “POTERE”, ACCUSANDO I SINDACATI DI REMARE CONTRO I VOSTRI INTERESSI, INDEBOLENDO, A LORO DIRE, GLI UNICI TUTORI DEI VOSTRI DIRITTI …. LA VOSTRA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E’ L’UNICA VIA PER FARE CHIAREZZA.

domenica 4 novembre 2012

Decreto TFR/TFS novità

Oggi 26/10/2012, il Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto legge "lampo" per dare attuazione alla sentenza n.223/2012, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli della Legge 122/2010, tra cui l’art.12 c.10 che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione dei dipendenti pubblici, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita.

Il comunicato del Governo è piuttosto confuso e non permette di comprendere i termini esatti dell'intervento contenuto nell'emanando Decreto Legge, ma, anche a quanto riportano autorevoli agenzie di stampa, sembrerebbe che sia stato eliminato ilcomma 10 dell'articolo 12 del Decreto legge 78/2011, ripristinando la situazione antecedente (TFS), con un calcolo sulla liquidazione pari al 9,6% dell'80% della retribuzione e non più del 6,91%.
Per disciplinare il vero nodo, cioè quello relativo alla restituzione del maxi-arretrato accumulato dal 2011, bisogna aspettare il DPCM annunciato dal Governo, proprio per " affrontare le altre parti della sentenza della Consulta".
 
31/10/2012 ; Il Decreto Legge n.185 del 29 ottobre 2012 concernente “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, dispone il ripristino per i dipendenti pubblici del trattamento di fine servizio (TFS), il cui calcolo per la liquidazione prevede il coefficiente 9,60% calcolato sul 80%della retribuzione, di cui il 7,10% quota versata dall’ ente e il 2,50% versato dal dipendente.
 
Come vi ricorderete, la nostra azione riteneva illegittima la trattenuta del 2,50% dal gennaio 2011, che in base al calcolo per la liquidazione in Tfr, prevede il coefficiente del 6,91% sulle retribuzioni, comportando una diminuzione della liquidazione maturata nel tempo,e una trattenuta a danno dei dipendenti che non produceva alcun effetto . Infatti il Decreto Legge predispone di riliquidare i TFS ai dipendenti che ,nel frattempo, sono stati posti in quiescenza nel rispetto del trattamento in TFS .
 
In attesa che il Decreto sia convertito in legge, non fidandoci di questo Governo e dei partiti che lo sostengono, vi invitiamo a proseguire la nostra azione legale precisando con attenzione l’attuale modificato quadro normativo.
                                                                                          La segreteria Aziendale UIL
 
(n.a.) Il Decreto Legge non è Legge  ma ha solo la forza ed è a scadenza! Deve essere trasformato in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli effetti prodotti sono provvisori,  e perdono di efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro i 60 giorni improrogabili. 
Il decreto legge è regolato dall'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 15 della legge n. 400/1988. Essendo provvedimento provvisorio è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza.
Il procedimento di conversione presenta alcune variazioni rispetto a quello legislativo ordinario tali da permettere in tempi brevi l'approvazione del disegno di legge e consentire alle Camere di svolgere un controllo sui presupposti della necessità e urgenza.