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giovedì 29 settembre 2011

Corsi OSS regionali

I corsi OSS della Regione Sicilia, sono ancora in "Fase Progettuale" per cui i tempi previsti per la loro attuazione sono lunghi o, quantomeno, non sono immediati.
I Corsi dovrebbero essere gratuiti, con una durata di circa 1000 ore.

DESTINATARI - PRIORITÀ TRASVERSALI
Possono presentare domanda di partecipazione alle attività formative del Corso OSS, coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie: Disoccupati, Inoccupati, Lavoratori in mobilità.

Per l’accesso sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Il diploma di scuola dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione;
2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
3. Se cittadino extracomunitario essere in regola con il permesso di soggiorno e con i documenti relativi al titolo di studio.

Il titolo di studio richiesto conseguito nei paesi della Unione Europea dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare competente.
Il titolo di studio conseguito nei paesi extracomunitari, dovrà essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine.

mercoledì 28 settembre 2011

Solidarietà ai lavoratori delle Aree d'Emergenza

Dopo vent'anni di lotte per l'avvicendamento Fisiologico  del Personale nelle Aree d'Emergenza (job rotation), arriva oggi nella forma peggiore: Patologica, Coattiva e Punitiva!                Viva la Tradizione!    E' questo il rinnovamento?   Meditate!

martedì 27 settembre 2011

giovedì 22 settembre 2011

E' obbligatoria l'assicurazione per i Professionisti (manovra economica bis L. 148/2011)

La manovra-bis in materia di riforma degli Ordinamenti professionali, prevede l’obbligo per tutti i Professionisti di stipulare un’assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente.
La UIL, già assicura gratuitamente i propri iscritti!
Su "L'infermiere Forense" il percorso e le contraddizioni

sabato 17 settembre 2011

Lavoratori, desolante il sistema di tutele dopo il maxiemendamento

Proprio non soddisfano gli emendamenti attesi dalla rivisitazione in Senato dell’art. 8 del D.L. 138/2011 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità). La norma, si ricorda, prevede che per la via delle intese aziendale possa essere modificato l’attuale perimetro regolatorio del diritto del lavoro, spingendosi ad includere fra le materie per le quali è possibile la deroga dalla legge e dai contratti nazionali anche il licenziamento. La previsione, fortemente impattante sul sistema delle guarentigie conquistate dai lavoratori, è stata solo in parte modificata. Questo, allo stato degli ultimi emendamenti, i nuovi punti dell’assetto configurato.

La capacità della contrattazione aziendale. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono, con specifiche intese, modificare la regolazione di alcune materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione.

Efficacia delle intese. Le intese operano con efficacia nei confronti di tutti lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.

La legittimazione della forza derogatoria. Si prevede espressamente che, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalla normative dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese operano anche in deroga alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni di cui ai contratti collettivi nazionali.

Le ragioni giustificatrici. La deroga si giustifica se finalizzata alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione delle forme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e salario, alla gestione delle crisi occupazionali ed aziendali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

L’ambito delle materie. Le intese possano operare con riferimento alle seguenti materie: l’utilizzo degli impianti audiovisivi e delle nuove tecnologie; le mansioni, la classificazione e gli inquadramenti; i contratti a termine, i contratti a tempo parziale, il regime della solidarietà negli appalti, le causali della somministrazione, l’orario di lavoro, le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, le collaborazioni a progetto e le partite IVA; la trasformazione e la conversione dei rapporti, le conseguenze del recesso dal rapporto.

Eccezioni. La norma sopra riportata non può disciplinare: il licenziamento discriminatorio; il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza e fino al temine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino; il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore; il licenziamento in caso di adozione o affidamento. Per la disciplina degli effetti riconnessi a tali fattispecie resta vigente l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
(Da un articolo di Lilla Laperuta)

domenica 4 settembre 2011

Lo stravolgimento dell'Istituto di Mobilità

L’art. 30 D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità in modalità volontaria: i dipendenti mediante cessione del contratto di lavoro possono ottenere il passaggio diretto fra amministrazioni diverse, previo parere favorevole del dirigente responsabile e tenuto conto delle loro professionalità.
In ragione del disegno di riduzione delle Province e unioni di Comuni con meno di 1000 abitanti e quindi una riorganizzazione degli uffici periferici statali con sede nelle province che verranno soppresse, interviene il D.L. 138/2011 con la previsione dell’istituto di Mobilità nella forma obbligatoria.  All’art. 1, comma 29, del provvedimento si dispone che i dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva e il trasferimento è consentito nell’ambito del territorio regionale di riferimento.
 Al comma 19, il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente anche in aree diverse di contrattazione (inquadramento) assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

giovedì 1 settembre 2011

Attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42

Su "L'infermiere Forense"  il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 26 Luglio 2011 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della  legge  26 febbraio 1999, n. 42 per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria.