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venerdì 12 agosto 2011

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Il Dipartimento della Funzione Pubblica emana il 30 Giugno 2011 la Circolare n. 9 della Presidenza del Consiglio dei Ministiri - Dipartimento della Funzione Pubblica: "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivaluatzione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data do entrata in vigore del D.L. n°112 del 2008, convertito in Legge n°133 del 2008".
E' palese che questa circolare è finalizzata a fornire un alibi alle Amministrazioni e punta a scoraggiare ulteriori contenziosi «limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all’amministrazione». Inoltre, si ammette che la limitazione di questo diritto fondamentale è «motivata da stringenti vincoli finanziari».
Ottima contraddizione! Negare il tempo parziale rappresenta un costo maggiore che concederlo!
Percorso...
Il diritto al part-time si fonda sull’art. 1, comma 58, della legge 662/96 che prevedeva la automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla domanda. Il rapporto di lavoro a tempo parziale rivestiva dunque la natura di diritto soggettivo, la cui concessione poteva essere posticipata per un tempo massimo di sei mesi.
La Direttiva europea UE 97/81 del 15 dicembre 1997, voleva eliminare gli ostacoli di natura giuridico -amministrativi che potessero limitare la possibilità di lavoro a tempo parziale e stabiliva inoltre la necessità di «adottare misure volte ad incrementare l’intensità occupazionale».
Rispetto a queste precise indicazioni la legislazione italiana prende un'altra strada.
La circolare 9/2011 della Funzione Pubblica riconosce che gli attuali «interventi normativi sono motivati dagli stringenti vincoli finanziari ed ... in quest’ottica si pone la scelta normativa di prevedere in via eccezionale il potere di revisione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni».
In tal modo si calpesta anche il principio della gerarchia delle fonti!
L’art. 73 della legge 133/2008, aveva già apportato consistenti modifiche alla normativa precedente, avviando quell’inesorabile processo di grave limitazione del diritto a un rapporto di lavoro a tempo parziale. Il diritto soggettivo conquistato nel lontano 1996, diviene un privilegio, negato o concesso per porre i lavoratori in una condizione di difficoltà o ricattabilità.
L’art. 16 del c.d. «collegato lavoro» (legge 183/2010) ha concesso alle amministrazioni pubbliche la possibilità di rivalutare, e se nel caso di revocare la concessione di un contratto di lavoro a tempo parziale vincolando tale «verifica» al solo generico «rispetto dei principi di buona fede e di correttezza».
Il Legislatore Italiano e le Amministrazioni  interpretando la norma in modo restrittivo, sono in contrapposizione con la Normativa Europea in materia di lavoro a tempo parziale: (sentenza del Giudice del Lavoro di Trento con Ordinanza del 4 maggio 2011).