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venerdì 21 gennaio 2011

Pubblico impiego: l'immediata applicabilità della riforma Brunetta nel decreto correttivo del d.lgs. 150/2009

In approvazione oggi al Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo di modifica del d.lgs. 150/2009, per far chiarezza sui problemi interpretativi concernenti la sussistenza o meno di un diritto transitorio o di un periodo di sospensione della riforma.
Tale decreto porrà fine al cospicuo contenzioso avviato dalle organizzazioni sindacali con lo scopo di subordinare l'efficacia della riforma alla stipula dei prossimi contratti nazionali del pubblico impiego, vanificando, così, i ricorsi per condotta antisindacale presentati al giudice del lavoro dagli stessi sindacati, basati sulla presunta illegittima applicazione della riforma Brunetta in assenza di una sua piena applicabilità.
Attraverso il decreto correttivo, che consta di un unico articolo composto di tre commi, il d.lgs. 150/2009 viene in parte modificato e completato da una norma di interpretazione autentica, avente proprio il fine di esplicitare in modo retroattivo l'effettiva portata del suo contenuto.
In particolare, con il primo comma, che introduce nell'articolo 65 del d.lgs. 150/2009 il comma 4-bis, il decreto stabilisce che per una serie di disposizioni in materia di relazioni collettive, poiché la legge non dispone diversi termini, l'applicazione è immediata, con integrazione dei contratti collettivi vigenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, codice civile, trattandosi di norme di azione, che attribuiscono poteri alla pubblica amministrazione o che impongono ai medesimi contratti collettivi un contenuto obbligatorio.
Con il secondo comma, si chiarisce che l'adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo per i contratti integrativi vigenti (ossia per quelli già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009), mentre per quelli successivamente stipulati, si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo d.lgs. 150/2009.
Con il terzo comma, infine, viene interpretato autenticamente il significato del comma 5 dell'art.65, del d.lgs. 150/2009, dedicato ai contratti collettivi nazionali. Lo schema di decreto legislativo spiega che le norme sui contratti collettivi nazionali, demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale, sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo, ma non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi. I contratti collettivi nazionali non potranno in via retroattiva disciplinare le materie riguardanti l'organizzazione, gli incarichi dirigenziali, le progressioni verticali, le prerogative dei dirigenti quali datori di lavoro: rimarranno, invece, in piedi le regole della contrattazione collettiva nazionale in merito alle relazioni sindacali, non scalfite dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, alla disciplina del rapporto di lavoro, ed, in parte, al procedimento disciplinare. (Biancamaria Consales).

http://www.lapraticaforense.it/

 

Dott.  G.Martorana

Infermiere Forense

 

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