Il comunicato
del Governo è piuttosto confuso e non permette di comprendere i termini esatti
dell'intervento contenuto nell'emanando Decreto Legge, ma, anche a quanto
riportano autorevoli agenzie di stampa, sembrerebbe che sia stato eliminato ilcomma 10 dell'articolo 12 del Decreto legge 78/2011, ripristinando la
situazione antecedente (TFS), con un calcolo sulla liquidazione pari al 9,6%
dell'80% della retribuzione e non più del 6,91%.
Per
disciplinare il vero nodo, cioè quello relativo alla restituzione del maxi-arretrato
accumulato dal 2011, bisogna aspettare il DPCM annunciato dal Governo, proprio
per " affrontare le altre parti della sentenza della Consulta".
31/10/2012 ;
Il Decreto Legge n.185 del 29 ottobre 2012 concernente “Disposizioni urgenti in
materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”, ai fini di
dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, dispone il ripristino per i dipendenti
pubblici del trattamento di fine servizio (TFS), il cui calcolo per la liquidazione
prevede il coefficiente 9,60% calcolato sul 80%della retribuzione, di cui il
7,10% quota versata dall’ ente e il 2,50% versato dal dipendente.
Come vi
ricorderete, la nostra azione riteneva illegittima la trattenuta del 2,50% dal
gennaio 2011, che in base al calcolo per la liquidazione in Tfr, prevede il
coefficiente del 6,91% sulle retribuzioni, comportando una diminuzione della
liquidazione maturata nel tempo,e una trattenuta a danno dei dipendenti che non
produceva alcun effetto . Infatti il Decreto Legge predispone di riliquidare i
TFS ai dipendenti che ,nel frattempo, sono stati posti in quiescenza nel
rispetto del trattamento in TFS .
In attesa
che il Decreto sia convertito in legge, non fidandoci di questo Governo e dei
partiti che lo sostengono, vi invitiamo a proseguire la nostra azione legale
precisando con attenzione l’attuale modificato quadro normativo.
La segreteria Aziendale UIL
(n.a.) Il Decreto Legge non è Legge ma ha solo la forza ed è a scadenza! Deve essere trasformato in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli effetti prodotti sono provvisori, e perdono di efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro i 60 giorni improrogabili.
Il decreto legge è regolato dall'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 15 della legge n. 400/1988. Essendo provvedimento provvisorio è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza.
Il procedimento di conversione presenta alcune variazioni rispetto a quello legislativo ordinario tali da permettere in tempi brevi l'approvazione del disegno di legge e consentire alle Camere di svolgere un controllo sui presupposti della necessità e urgenza.