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domenica 4 novembre 2012

Decreto TFR/TFS novità

Oggi 26/10/2012, il Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto legge "lampo" per dare attuazione alla sentenza n.223/2012, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli della Legge 122/2010, tra cui l’art.12 c.10 che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione dei dipendenti pubblici, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita.

Il comunicato del Governo è piuttosto confuso e non permette di comprendere i termini esatti dell'intervento contenuto nell'emanando Decreto Legge, ma, anche a quanto riportano autorevoli agenzie di stampa, sembrerebbe che sia stato eliminato ilcomma 10 dell'articolo 12 del Decreto legge 78/2011, ripristinando la situazione antecedente (TFS), con un calcolo sulla liquidazione pari al 9,6% dell'80% della retribuzione e non più del 6,91%.
Per disciplinare il vero nodo, cioè quello relativo alla restituzione del maxi-arretrato accumulato dal 2011, bisogna aspettare il DPCM annunciato dal Governo, proprio per " affrontare le altre parti della sentenza della Consulta".
 
31/10/2012 ; Il Decreto Legge n.185 del 29 ottobre 2012 concernente “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, dispone il ripristino per i dipendenti pubblici del trattamento di fine servizio (TFS), il cui calcolo per la liquidazione prevede il coefficiente 9,60% calcolato sul 80%della retribuzione, di cui il 7,10% quota versata dall’ ente e il 2,50% versato dal dipendente.
 
Come vi ricorderete, la nostra azione riteneva illegittima la trattenuta del 2,50% dal gennaio 2011, che in base al calcolo per la liquidazione in Tfr, prevede il coefficiente del 6,91% sulle retribuzioni, comportando una diminuzione della liquidazione maturata nel tempo,e una trattenuta a danno dei dipendenti che non produceva alcun effetto . Infatti il Decreto Legge predispone di riliquidare i TFS ai dipendenti che ,nel frattempo, sono stati posti in quiescenza nel rispetto del trattamento in TFS .
 
In attesa che il Decreto sia convertito in legge, non fidandoci di questo Governo e dei partiti che lo sostengono, vi invitiamo a proseguire la nostra azione legale precisando con attenzione l’attuale modificato quadro normativo.
                                                                                          La segreteria Aziendale UIL
 
(n.a.) Il Decreto Legge non è Legge  ma ha solo la forza ed è a scadenza! Deve essere trasformato in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli effetti prodotti sono provvisori,  e perdono di efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro i 60 giorni improrogabili. 
Il decreto legge è regolato dall'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 15 della legge n. 400/1988. Essendo provvedimento provvisorio è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza.
Il procedimento di conversione presenta alcune variazioni rispetto a quello legislativo ordinario tali da permettere in tempi brevi l'approvazione del disegno di legge e consentire alle Camere di svolgere un controllo sui presupposti della necessità e urgenza.