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domenica 4 settembre 2011

Lo stravolgimento dell'Istituto di Mobilità

L’art. 30 D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità in modalità volontaria: i dipendenti mediante cessione del contratto di lavoro possono ottenere il passaggio diretto fra amministrazioni diverse, previo parere favorevole del dirigente responsabile e tenuto conto delle loro professionalità.
In ragione del disegno di riduzione delle Province e unioni di Comuni con meno di 1000 abitanti e quindi una riorganizzazione degli uffici periferici statali con sede nelle province che verranno soppresse, interviene il D.L. 138/2011 con la previsione dell’istituto di Mobilità nella forma obbligatoria.  All’art. 1, comma 29, del provvedimento si dispone che i dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva e il trasferimento è consentito nell’ambito del territorio regionale di riferimento.
 Al comma 19, il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente anche in aree diverse di contrattazione (inquadramento) assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

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