A Tutti i Lavoratori Dipendenti
ILLEGITTIMA TRATTENUTA SULLA BUSTA PAGA DEI LAVORATORI DEI COMPARTI REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ'
■ COMUNICATO STAMPA UIL FPL SEGRETERIA NAZIONALE
La Legge n. 122 del 30-7-2010 -manovra finanziaria- dispone per i Dipendenti pubblici assunti entro il 31-12-2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01-01-2011. In particolare, il predetto comma prevede che "...il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%...".
La circolare n. 17 dell'8-10-2010, mediante la quale l'INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 122/10, indica invece un criterio difforme da quello ivi stabilito. Infatti il criterio di calcolo suggerito dall'INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. 20-12-99 il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soii dipendenti assunti a far data dall'1 gennaio 2001.
In tal modo l'INPDAP, a decorrere dal 01-01-2011, pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un'illegittima trattenuta del 2,50% suìl'80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sui 100% delle predette). Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto dell'articolo 12, comma 10, della L n.122 del 30/07/10 e come tale del tutto illegittimo.
Si osserva infine che l'INPDAP invita gli Enti a versare la percentuale del prelievo contributivo in misura pari a quella prevista dal vecchio ordinamento ex INADEL pari al contributo del 6,60% complessivo anziché del 6,91% previsto dall'articolo 2120 del codice civile. Peraltro l'INPDAP, facendo riferimento al DPCM 20-12-99 nella fattispecie non applicabile, prevede che l'accantonamento del TFR debba avvenire in modo virtuale e non reale. Detta impostazione comporta una lesione del diritto del dipendente all'anticipo sulla liquidazione, diritto invece garantito dall'articolo 2120 del codice civile.
La UIL-FPL, sulla base di queste osservazioni, invita l'INPDAP a non applicare la trattenuta de! 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (o del 2% sul 100% delle predette) e a corrispondere le somme dovute, senza alcuna decurtazione per il TFR, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 10, della Legge 122/10 il quale rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 2120 del Codice Civile.
PER QUESTO MOTIVO LA UIL FPL CHIEDE PER S LAVORATORI:
• La reale applicazione delie norme relative al TFR;
• L'applicazione dei benefici previsti per i lavori usuranti;
• La revisione dei sistemi di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio
al fine di rendere omogenei le prestazioni con quelli de! comparto ministeri;
• L'abolizione della trattenuta mensile del 2,50% a carico di tutto il personale;
• Accantonamento REALE E NON FIGURATIVO del TFR presso l'INPDAP con conseguènte ACCESSO AL DIRITTO ALL'ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE;
Sono in distribuzione presso la UIL FPL di PALERMO e/o reperibili presso tutti i Dirigenti Sindacali UIL FPL i moduli di richiesta "equità di trattamento T.F.S.".
La UIL FPL Segreteria Prov.le di Palermo si farà carico "gratuitamente" di trasmettere mediante Raccomandata A.R. tutti i moduli pervenuti e sottoscritti in duplice copia all'INPDAP.
Palermo, giugno 2011
p. la Segreterìa Nazionale UIL FPL il Segretario Gen.le Provincia Palermo
Obbligo di affissione e diffusione ai sensi della L. 300/70
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