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giovedì 16 giugno 2011
mercoledì 15 giugno 2011
Illegittima Trattenuta Sulla Busta Paga Dei Lavoratori
A Tutti i Lavoratori Dipendenti
ILLEGITTIMA TRATTENUTA SULLA BUSTA PAGA DEI LAVORATORI DEI COMPARTI REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ'
■ COMUNICATO STAMPA UIL FPL SEGRETERIA NAZIONALE
La Legge n. 122 del 30-7-2010 -manovra finanziaria- dispone per i Dipendenti pubblici assunti entro il 31-12-2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01-01-2011. In particolare, il predetto comma prevede che "...il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%...".
La circolare n. 17 dell'8-10-2010, mediante la quale l'INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 122/10, indica invece un criterio difforme da quello ivi stabilito. Infatti il criterio di calcolo suggerito dall'INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. 20-12-99 il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soii dipendenti assunti a far data dall'1 gennaio 2001.
In tal modo l'INPDAP, a decorrere dal 01-01-2011, pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un'illegittima trattenuta del 2,50% suìl'80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sui 100% delle predette). Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto dell'articolo 12, comma 10, della L n.122 del 30/07/10 e come tale del tutto illegittimo.
Si osserva infine che l'INPDAP invita gli Enti a versare la percentuale del prelievo contributivo in misura pari a quella prevista dal vecchio ordinamento ex INADEL pari al contributo del 6,60% complessivo anziché del 6,91% previsto dall'articolo 2120 del codice civile. Peraltro l'INPDAP, facendo riferimento al DPCM 20-12-99 nella fattispecie non applicabile, prevede che l'accantonamento del TFR debba avvenire in modo virtuale e non reale. Detta impostazione comporta una lesione del diritto del dipendente all'anticipo sulla liquidazione, diritto invece garantito dall'articolo 2120 del codice civile.
La UIL-FPL, sulla base di queste osservazioni, invita l'INPDAP a non applicare la trattenuta de! 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (o del 2% sul 100% delle predette) e a corrispondere le somme dovute, senza alcuna decurtazione per il TFR, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 10, della Legge 122/10 il quale rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 2120 del Codice Civile.
PER QUESTO MOTIVO LA UIL FPL CHIEDE PER S LAVORATORI:
• La reale applicazione delie norme relative al TFR;
• L'applicazione dei benefici previsti per i lavori usuranti;
• La revisione dei sistemi di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio
al fine di rendere omogenei le prestazioni con quelli de! comparto ministeri;
• L'abolizione della trattenuta mensile del 2,50% a carico di tutto il personale;
• Accantonamento REALE E NON FIGURATIVO del TFR presso l'INPDAP con conseguènte ACCESSO AL DIRITTO ALL'ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE;
Sono in distribuzione presso la UIL FPL di PALERMO e/o reperibili presso tutti i Dirigenti Sindacali UIL FPL i moduli di richiesta "equità di trattamento T.F.S.".
La UIL FPL Segreteria Prov.le di Palermo si farà carico "gratuitamente" di trasmettere mediante Raccomandata A.R. tutti i moduli pervenuti e sottoscritti in duplice copia all'INPDAP.
Palermo, giugno 2011
p. la Segreterìa Nazionale UIL FPL il Segretario Gen.le Provincia Palermo
Obbligo di affissione e diffusione ai sensi della L. 300/70
V.le croce rossa, 33 - Palermo 091/518931- palermo@>uilfpl.it- uilfplgio.spinelli@libero,it;
martedì 14 giugno 2011
TFS. Richiesta equità di trattamento
MODULO (copia/incolla)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per il modulo cartaceo e per maggiori Informazioni in Azienda rivolgersi:
Segretario Regionale Mimmo Nocilla
Segretario Provinciale Enzo di Prima
Segretario Aziendale Nino Bruno e A. Schirò
Dirigenti: G.Sottile, G.Martorana, Leonardi, P.Musso, A. Picone ecc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raccomandata A.R.
All'INPDAP
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 00185 ROMA
OGGETTO: T.F.S. - Richiesta "equità trattamento".
Io sottoscritto__________________________________ nato a_______________ il__________
Io sottoscritto__________________________________ nato a_______________ il__________
e residente in__________________ Via____________________________ Civ.______ Cap. _____
C.F._________________________ tel.___________________ dalla data del _________________ ,
dipendente di ruolo ed attualmente impiegato, con la qualifica di_________________________ presso
__________________________________________ ed iscritto alla gestione previdenziale INPDAP,
visti
i principi di carattere generale dettati dalla Corte Costituzionale in materia di indennità di fine rapporto nel lavoro pubblico secondo i quali questi ultimi, essendo omogenei per natura e finalità da realizzare e non essendo ipotizzabili, tra i vari settori del pubblico impiego, diversità sostanziali tali da giustificare una differenziata considerazione delle esigenze sottese a dette finalità, debbono essere equivalenti
considerato
che il criterio di liquidazione della indennità premio di fine servizio dei dipendenti appartenenti al Comparto "Regioni e Autonomie Locali" e al Comparto "Sanità", rispetto a quello di liquidazione della indennità di buonuscita spettante al personale del Comparto "Ministeri", così come risultanti dalla applicazione delle leggi 08 marzo 1968 n. 152, 29 maggio 1982 n. 297, 29 dicembre 1973 n. 1032, 29 gennaio 1994 n. 87, 26 febbraio 1986 n. 38 e 13 luglio 1990 n. 191, come confermato dalla circolare INPDAP n. 17 dell' 8 ottobre 2010, determina, a danno dei primi, evidenti sperequazioni e ingiustificate difformità di carattere economico
chiede
ali'INPDAP, in persona del Suo Presidente, di provvedere alla liquidazione del predetto trattamento in modo tale da assicurare, rispetto all'indennità di buonuscita di cui alla legge 1973 n. 1032, una ragionevole equivalenza nel risultato finale del calcolo (sentenza n.243/93 Corte Costituzionale) e pertanto, anche tenuto conto del disposto dell'articolo 36 della Costituzione, voglia corrispondere una somma equivalente, al netto delle imposte, alla differenza che si ottiene applicando agli elementi di calcolo utili allo scrivente, la formula della indennità di buonuscita di cui alla legge 1973 n. 1032 oltre rivalutazione e interessi.
Con osservanza
N.B. Si ricorda che qualora il richiedente cesserà dal lavoro dovrà portare il prospetto del
trattamento di fine servizio, con estrema urgenza, per predisporre il ricorso aministrativo, conformale richiesta all'INPDAP della differenza economica.
Lo stesso iter dovrà essere seguito dal personale che subirà la trasformazione del TFS a fine anno 2010 (art. 12 comma 10 Legge 122/2010), non appena verrà a conoscenza della quantificazione di detto trattamento.
Per presa d'atto, il ricorrente (firma) Recapito tel:
Il modulo compilato in tutte le sue parti, datato e firmato, deve essere consegnato a un dirigente UIL FPL aziendale oppure spedito con Raccomandata A/R.Per il modulo cartaceo e per maggiori Informazioni in Azienda rivolgersi:
Segretario Regionale Mimmo Nocilla
Segretario Provinciale Enzo di Prima
Segretario Aziendale Nino Bruno e A. Schirò
Dirigenti: G.Sottile, G.Martorana, Leonardi, P.Musso, A. Picone ecc.
venerdì 10 giugno 2011
Approvato il DL che attua il "Collegato lavoro" sui Permessi e Congedi
Approvato ieri dal Consiglio dei ministri lo schema del decreto legislativo su permessi e congedi presentato dai ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, che modifica l’art. 33 della L. 104/1992 : il testo attua la delega del collegato lavoro (L.183/2010) per il «riordino e la riduzione delle possibilità di fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato», al fine di renderne più trasparente l’utilizzo e ridurne gli abusi.
Quali Novità:
Congedo di maternità:
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro;
Congedo parentale:
I lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori»;
Congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap:
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
Congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave:
Viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta); se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto.
Congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca:
L’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa. (Notizie di diritto)
Quali Novità:
Congedo di maternità:
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro;
Congedo parentale:
I lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori»;
Congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap:
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
Congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave:
Viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta); se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto.
Congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca:
L’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa. (Notizie di diritto)
mercoledì 8 giugno 2011
Corso ECM gratuito
Il Collegio IPASVI Palermo
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LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE TERRITORIALE IN PEDIATRIA
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